alcuni cenni sulle normative...

  
Informazioni sugli Snowparks e chiacchiere su strutture e personaggi da Snowparkkkk

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alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi MrCilindro » 4 feb 2010, 0:52

Il DDL in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Il disegno di legge, approvato dal Governo il 30 ottobre 2007, introduce modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Attualmente il DDL è all’esame alla VII Commissione Cultura della Camera.Obiettivi del provvedimento

rafforzare la sicurezza nella pratica dello sci e degli sport invernali in genere;
rafforzare la prevenzione e la vigilanza, con possibilità di ritirare lo skipass a chi viola le regole;
non penalizzare il turismo e gli operatori del settore;
ottenere piste più sicure anche per una ulteriore opportunità di sviluppo.
Strumenti di prevenzione previsti dal provvedimento

Obbligo del casco per tutte le competizioni di sci alpino;
Obbligo di individuare “in prossimità dell’area sciabile, tenuto conto della conformazione dei luoghi” aree di atterraggio destinate agli elicotteri per il soccorso;
Maggiore sicurezza negli snow-park: l’idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile;
Sistemi elettronici di controllo e misure per limitare l’affollamento delle piste: possibilità di sperimentare sistemi elettronici di controllo, per garantire una maggiore efficacia della vigilanza e fornire dati statistici sulle piste o i tratti di pista a più alta frequenza di infortuni. In questi tratti le Regioni possono indicare ai gestori le misure per rafforzare la sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento.
Ulteriori misure previste dal provvedimento

Assicurazione per gli sciatori: acquistando lo skipass, potranno stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per i danni provocati a persone o cose. La possibilità di stipulare polizze assicurative deve essere adeguatamente pubblicizzata rafforzato l’obbligo di informazione e segnalazione sulla classificazione delle piste e sui pericoli. Previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per chi trasgredisce;
possibilità per i gestori di lasciare intere piste o singoli tratti non battuti (pratica diffusa all’estero), in modo da ampliare l’offerta turistica e, al contempo, contenere la velocità con effetto indiretto di riduzione del numero degli infortuni;
sanzioni più severe per chi non usa il casco: l’obbligo viene previsto anche per le competizioni con estensione delle sanzioni anche al mancato utilizzo del casco in allenamenti agonistici e snowpark;
il codice dello sciatore introduce l’obbligo di tenere una velocità moderata in relazione alla capacità tecnica, alle condizioni della pista, al tempo e all’affollamento. Per gli sciatori poco esperti una specifica regola di condotta preclude l’accesso alle piste difficili;
durante la stagione sciistica, le regioni stabiliscono le regole per l’utilizzo dei mezzi meccanici fuori dalle piste da sci, stabilendo criteri e limiti che garantiscano la sicurezza e la tutela dell’ambiente montano;
fuoripista: possibilità di segnalare i percorsi fuoripista maggiormente praticati, estensione delle campagne informative per l’esercizio del fuoripista e dello sci-alpinismo in massima sicurezza, obbligo per i gestori di esporre i bollettini valanghe.
In materia di vigilanza, soccorso e sanzioni, il provvedimento prevede:

la possibilità per i gestori di un convenzionamento con le forze di polizia;
affida alle regioni e alle province autonome il compito di istituire specifiche figure in convenzione con i gestori a cui affidare compiti di soccorso e di vigilanza, con possibilità anche di applicare sanzioni;
la determinazione di un contingente minimo del personale che esercita l’attività di vigilanza;
l’uniformità delle sanzioni sull’intero territorio nazionale e la possibilità di ritirare lo ski-pass per le violazioni più gravi o in caso di reiterazione.
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi MrCilindro » 4 feb 2010, 1:00

alcuni spezzoni del DDL

Con l’articolo 1 del disegno di legge si
intende, da un lato, estendere l’individuazione
di specifiche aree anche a beneficio
di altre pratiche sportive invernali cosiddette
« minori » e, dall’altro lato, precisare
che alcune specifiche disposizioni riguardano
le sole piste da discesa. Inoltre, il
compito di individuare le aree destinate
alla pratica di evoluzioni acrobatiche con
gli sci o con la tavola da neve (snowpark)
e` stato affidato ai gestori, che hanno la
disponibilita` dell’area sciabile, come di
fatto gia` ora avviene. L’obbligo del casco e`
stato esteso anche alle competizioni, come
gia` avviene in base ai regolamenti della
Federazione italiana sport invernali (FISI).
E`
stata anche prevista l’individuazione di
un responsabile tecnico degli snowpark, in
modo da assicurare anche per tali aree
destinate alle evoluzioni la massima sicurezza,
in relazione sia alla fase della
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 3251
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
realizzazione dell’area che a quella di
manutenzione e gestione. La verifica dell’idoneita`
tecnica degli snowpark avviene
sulla base dei parametri fissati per le
competizioni dalla Federazione internazionale
sci (FIS) e recepiti anche dalla FISI
nei testi concernenti l’insegnamento dello
snowboard.
Con l’articolo 2 sono specificati alcuni
obblighi dei gestori e in particolare e`
perfezionato il sistema per la raccolta dei
dati sugli infortuni al fine di utilizzare tali
dati per un rafforzamento delle misure di
sicurezza.

Con l’articolo 7 viene corretta una
carenza della legge vigente, che sanziona il
mancato utilizzo del casco solo in caso di
minore degli anni quattordici e non anche
nelle altre ipotesi in cui l’uso del casco e`
obbligatorio (snowpark, allenamenti agonistici
e ora competizioni), cui invece e`
estesa la previsione sanzionatoria, anche
aumentata nel limite massimo.
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi MrCilindro » 4 feb 2010, 1:08

3° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
- BORMIO 23-24-25 NOVEMBRE 2007 -
SNOWPARK E REGOLE DI SICUREZZA
La pratica dello snowboard è oggi una realtà del mondo dello sci a tutti gli
effetti. Sviluppatasi oltreoceano, questa disciplina ha avuto una crescita
esponenziale dei suoi praticanti, in Europa, dagli inizi degli anni novanta e, ai
giorni nostri, gli snowboarders costituiscono una percentuale ragguardevole della
clientela che frequenta le stazioni turistiche montane.
All’interno di un comprensorio sciistico è ormai frequente trovare un’area
dedicata alla pratica delle cosiddette evoluzioni acrobatiche di questa disciplina.
La stessa legge n.363/2003 italiana contiene una definizione compiuta di
snowpark precisando all’art.2 che “all’interno delle aree sciabili attrezzate aventi
più di venti piste servite da almeno dieci impianti di risalita, i Comuni interessati
individuano le aree da riservare alla pratica delle evoluzioni acrobatiche con lo sci
e con lo snowboard. Tali zone devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni
acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e tutti coloro che le
frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato”.
Dalla stessa definizione di snowpark data dalla normativa nazionale, si
possono trarre una serie di considerazioni di particolare importanza in ordine alla
sicurezza di chi accede a tale struttura. L’utilizzo dello snowpark è consentito sia
agli sciatori tradizionali che agli snowboarders Tutti, obbligatoriamente, devono
indossare un casco protettivo omologato indipendentemente dall’età anagrafica.
Ricordiamo infatti che per la pratica delle discipline alpine all’interno delle aree
sciabili attrezzate la legge nazionale prevede l’obbligo di utilizzo del casco solo
per i minori di quattordici anni.
Oltre a queste prescrizioni comportamentali, la normativa vigente nulla
aggiunge di specifico con riferimento, da una parte, alla condotta che devono
tenere tutti coloro che accedono agli snowpark, dall’altra, ai doveri di diligente
preparazione e manutenzione dell’area che incombono alle società di gestione.
Per dare concretezza al concetto di sicurezza all’interno degli snowpark si
deve pertanto fare riferimento alle cosiddette regole precauzionali ricavabili “da
più giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui
mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze”. Così come rappresentate, le regole
di diligenza rappresentano la “cristallizzazione” dei giudizi di prevedibilità e di
evitabilità ripetuti nel tempo che di conseguenza diventano i criteri di
individuazione delle misure precauzionali da adottare nella situazione specifica.
Le norme precauzionali si possono distinguere in due gruppi a seconda
che la fonte sia giuridica ovvero sociale. Nell’ambito dell’attività svolta all’interno
degli snowpark, non essendo presente una normativa specifica, ci si deve rifare
alle regole precauzionali che si ricavano dall’esperienza avendosi così regole di
diligenza, prudenza, perizia adeguate a conseguire di volta in volta l’obiettivo
precauzionale.
Nel dovere di diligenza deve essere ricompreso anche un obbligo di
preventiva informazione sull’attività che si andrà a compiere. In alcuni casi il
dovere di diligenza può addirittura imporre al soggetto di astenersi dal compiere
una determinata attività se l’esercizio della stessa portasse con sè un rischio
troppo elevato di realizzazione dell’evento lesivo. Vi è quindi una stretta
correlazione tra il contenuto e le modalità del giudizio di prevedibilità necessario
per ricostruire le regole di diligenza e la finalità preventiva cui queste sono dirette.
Occorre peraltro distinguere l’ipotesi in cui esposti alla gravità del rischio
siano gli stessi soggetti o partecipi dell’attività pericolosa, ovvero siano degli
estranei, o, più ancora, la collettività. In tali ultime due ipotesi l’esigenza di una
tutela preventiva della sicurezza e dell’incolumità pubblica si presenta con
carattere di assoluta prevalenza rispetto all’interesse sociale dell’opera da
realizzare. Ben diversa è l’ipotesi in cui sono gli stessi soggetti ad accettare i
rischi insiti nella pratica di quella determinata attività o che di quella attività ne
sono una caratteristica peculiare.
E’ importante inoltre che tali conoscenze vengano continuamente
“attualizzate” sulla base dell’evoluzione del mondo moderno che oggi più che mai
sta attraversando un periodo di cambiamento dovuto al progresso veloce della
scienza e della tecnologia. La concretizzazione della situazione di pericolo
comporta la consapevolezza dell’evitabilità del danno nel soggetto che avrebbe
potuto impedirlo, con l’impiego della necessaria diligenza, cioè, tenendo una
condotta (o astenendosi dalla condotta) suggerita da una rappresentazione del
fatto, attuale o potenziale, ma alla quale il soggetto aveva comunque il dovere di
pervenire.
In un ambiente come quello degli snowpark la conoscenza
dell’organizzazione della struttura e delle sue condizioni nivometeorologiche è di
importanza fondamentale per la sicurezza e i concetti di prevedibilità e di
diligenza assumono ancor più significato. Basandosi su queste conoscenze vi è
la possibilità di adottare “le opportune cautele” per evitare il verificarsi di eventi
dannosi tenendo presente che l’ottimizzazione della sicurezza comporta
ugualmente un rischio residuo inevitabile.
Il rischio che perdura anche dopo aver preso tutte le misure precauzionali
si chiama rischio residuo. E’ certamente ridotto da una maggiore conoscenza e
da una grande esperienza, ma non sarà mai eliminato completamente. Di
conseguenza, quando si usa il termine “sicuro”, questo può descrivere soltanto
una situazione che nasconde in sè un rischio trascurabile ma tuttavia esistente
perché ineliminabile. Si tratta dunque di stabilire una misura di sicurezza, ovvero
di rischio residuo, che si è d’accordo nell’accettare. Il rischio residuo ineliminabile
è strettamente correlato anche alle capacità fisiche e tecniche del soggetto che
pone in essere quella determinata attività.
Sulla base di queste premesse di carattere generale, cerchiamo di
approfondire nello specifico la posizione del gestore dello snowpark da una
parte, e dell’utilizzatore della struttura dall’altra, individuando alcune regole di
comune esperienza che possono assumere la veste di norme precauzionali.
Quanto al gestore della struttura egli, in qualità di responsabile della
messa in sicurezza dell’area, dovrà delimitare la zona separandola con adeguate
protezioni dal resto dell’area sciabile attrezzata come anche prescritto dalla legge
nazionale italiana.
Il gestore dovrà altresì curare la preparazione ad inizio stagione delle
strutture, ovvero curare la manutenzione straordinaria del park e, in stagione,
durante il periodo di apertura, dovrà curare la manutenzione ordinaria delle
strutture, degli ingressi e delle zone di atterraggio. Si deve ricordare che le
strutture dello snowpark rimangono in sicurezza solo se nell’arco della giornata
mantengono inalterate le caratteristiche iniziali. A seconda della frequentazione e
del variare delle condizioni nivometerologiche possono essere necessari anche
più interventi di manutenzione nell’arco della giornata.
Ricordiamo anche l’importanza di ottemperare al dovere di informazione
nei confronti degli utenti con il posizionamento di idonea segnaletica. Il gestore
dovrà curare la verifica quotidiana dell’accessibilità allo snowpark e avrà l’obbligo
di chiudere la singola struttura o l’intera area nel caso venissero a mancare le
condizioni di sicurezza.
La società di gestione demanda a soggetti specifici l’organizzazione e la
messa in esercizio dello snowpark. Tra questi ricordiamo il responsabile del park
che deve essere costantemente presente e presiedere alla manutenzione e al
controllo dell’agibilità delle singole strutture e lo “shaper”, persona con
competenza tecnica che ha il compito di “materializzare” le strutture del park
sotto le indicazioni del progettista e del responsabile.
Dall’altra parte, anche i frequentatori dello snowpark hanno obblighi
comportamentali specifici che sono tutti riconducibili al rispetto del concetto di
“autoresponsabilizzazione”.
La normativa nazionale italiana impone l’obbligo di utilizzo del casco
omologato per tutti coloro che accedono allo snowpark e il rispetto di precise
regole comportamentali, in quanto applicabili all’interno degli snowpark. Vi è il
dovere di leggere attentamente le regole di utilizzo della struttura apposte
generalmente all’ingresso del park. Prima di affrontare qualsiasi salto o qualsiasi
elemento artificiale, quali possono essere i cosiddetti “rail” o il “pipe”, è regola di
comune prudenza e diligenza ispezionare le strutture, verificare preventivamente
il loro grado di difficoltà e valutare il rischio connesso all’utilizzo della struttura in
relazione alle proprie capacità tecniche.
I frequentatori dello snowpark devono utilizzare sempre le strutture uno
alla volta e mai nel dubbio che siano impegnate. Non devono comportarsi in
modo da mettere in pericolo se stessi o gli altri e, in caso incidente, hanno
l’obbligo di prestare soccorso e di identificazione dei soggetti coinvolti. E’ inoltre
vietato sostare sui salti e nella zona di atterraggio e in caso di caduta la zona
deve essere sgomberata prima possibile.
Le regole di comune esperienza acquisite sulla base delle conoscenze
tecniche e della pratica sono oggi il parametro di riferimento per ogni giudizio di
responsabilità. Se la tendenza del domani sarà quella di codificare le regole
precauzionali, è auspicabile un recepimento prudente delle effettive esigenze di
sicurezza affinché si possa giungere – se strettamente necessario – ad una
regolamentazione chiara, semplice e applicabile in concreto.
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi Ridermarchino » 4 feb 2010, 9:54

quando sono a casa e ho un momento leggo tutto !!
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi Laffabulatore » 4 feb 2010, 13:10

Urge un riassunto, in questo modo non si porta niente all'attenzione di alcuno. L'intenzione è ammirevole, ma il risultato decisamente scarso.

Scusa Cil, ma quando ci vuole ci vuole...
Questo è un blocco di testo che può essere aggiunto in fondo ai tuoi messaggi. Il limite caratteri è di 255.
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi guazzo21 » 4 feb 2010, 13:28

Laffabulatore ha scritto:Urge un riassunto, in questo modo non si porta niente all'attenzione di alcuno. L'intenzione è ammirevole, ma il risultato decisamente scarso.

Scusa Cil, ma quando ci vuole ci vuole...


te lo riassume i'mana...
in sunto dice settustà accasa un tutti fà male e un turrompi i hoglioni a nessuno...
affabulatore tu stà cominciando a diventare un rompipalle di nulla...devi capire una cosa...c'è chi può e chi non può....tu non può!
scusa eh ma quando ci vuole ci vuole...e se anche un ci volesse lo farei volè lo stesso!



ora i'mana c'ha preso gusto con questa cosa del ventriloquo... un lo gestisco più :D
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi Ridermarchino » 4 feb 2010, 13:31

guazzo21 ha scritto:
Laffabulatore ha scritto:Urge un riassunto, in questo modo non si porta niente all'attenzione di alcuno. L'intenzione è ammirevole, ma il risultato decisamente scarso.

Scusa Cil, ma quando ci vuole ci vuole...


te lo riassume i'mana...
in sunto dice settustà accasa un tutti fà male e un turrompi i hoglioni a nessuno...
affabulatore tu stà cominciando a diventare un rompipalle di nulla...devi capire una cosa...c'è chi può e chi non può....tu non può!
scusa eh ma quando ci vuole ci vuole...e se anche un ci volesse lo farei volè lo stesso!



ora i'mana c'ha preso gusto con questa cosa del ventriloquo... un lo gestisco più :D


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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi lorytraxx » 4 feb 2010, 13:47

sintetizzando, nello snowpark il casco è obbligatorio
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi MrCilindro » 4 feb 2010, 14:08

che il casco sia obbligatorio si sà (ma datemi un testo normativo preciso al riguardo altrimenti non ci credo fino in fondo)

ma che non ci sia ancora un chiaro regolamento attuativo
e
che siamo ancora nel pantano di un legislatore poco preciso si sà

la certezza della sanzione non c'è
l'unica certezza è il casco per i ragazzini sotto i 14 anni...

il Mana che usa Guazzini come AVatarre mi fa impazzire..... :ok: :ok: :ok:
Guazzo ti meriti almeno qualche bottigliotta bona di quelle del Mana
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi Ridermarchino » 4 feb 2010, 14:57

MrCilindro ha scritto:che il casco sia obbligatorio si sà (ma datemi un testo normativo preciso al riguardo altrimenti non ci credo fino in fondo)

ma che non ci sia ancora un chiaro regolamento attuativo
e
che siamo ancora nel pantano di un legislatore poco preciso si sà

la certezza della sanzione non c'è
l'unica certezza è il casco per i ragazzini sotto i 14 anni...

il Mana che usa Guazzini come AVatarre mi fa impazzire..... :ok: :ok: :ok:
Guazzo ti meriti almeno qualche bottigliotta bona di quelle del Mana



Concordo in tutto e per tutto con cil :ok:
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi Ndrea » 4 feb 2010, 15:40

[/quote]ora i'mana c'ha preso gusto con questa cosa del ventriloquo... un lo gestisco più :D[/quote]

A te ora Guazzo piu che il casco ( che indossi sempre con gran classe ) ti ci vorranno anche le mutande di bandone...si sa che al ventriloquo piace mettere la mano nel caapranzi per far muovere la bocca al pupazzo!!!! :D :D
Comunque procediamo
lo so, ti sembro strano
ma sono gli anni, il vino e la miopia
che poi non è che beva molto
e qualche volto ancora lo ricordo
e non ingrasso
non sono sordo
e ho ancora molta, molta fantasia
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Re: alcuni cenni sulle normative...

Messaggiodi Laffabulatore » 4 feb 2010, 16:09

Ma ditemi se ora è possibile disquisire con uno che batte i tasti sulla tastiera mentre l'altro si adopera in fisting. :rofl:

Grande Mana, sempre nel mio cuore! E il sunto è ineccepibile!
Questo è un blocco di testo che può essere aggiunto in fondo ai tuoi messaggi. Il limite caratteri è di 255.
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